|1|
Il vincitore fissa le condizioni che debbono convenirsi col vinto per giungere alla pace.
|2|
Egli le fissa non in virtù di qualche pretesto di diritto che gli appartenga a motivo di pretesa lesione per parte del suo avversario, ma le fissa in virtù del suo potere.
|3|
Questa è la ragione per cui il vincitore non debbe pretendere di essere fatto indenne delle spese della guerra, poiché allora dichiarerebbe ingiusta la guerra del suo avversario: e, sebbene egli possa agire per questo motivo, ciò non ostante non gli è permesso di rivelarlo, poiché in questo caso dichiarerebbe che la sua guerra è una guerra di punizione, il che sarebbe una nuova offesa.
|4|
Il cambio dei prigionieri senza alcun riguardo al loro numero fa parte del diritto delle genti dopo la guerra.
|5|
Lo Stato ch’è vinto, o i suoi sudditi, non perdono per la conquista del loro paese la loro esistenza o libertà politica, di modo che lo Stato ch’è vinto divenga una dipendenza dell’altro, e i suoi sudditi altrettanti servi, poiché ciò sarebbe una guerra di punizione.
|6|
La servitù può tanto meno essere il risultato della guerra: poiché, ciò ammesso, si punirebbe lo Stato sopra i suoi sudditi che non furono che istromenti, e che non fecero che ubbidire.
|7|
Una schiavitù ereditaria è ancor meno ammissibile, perché è cosa assurda il pretendere che alcuno possa ereditare l’altrui punizione.