PARTE SECONDA
ARTICOLI DEFINITIVI
PER UNA PACE PERPETUA FRA LE NAZIONI
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Il diritto cosmopolitico (Weltbürgerrecht) deve esser limitato alle condizioni di ospitalità generale.
Qui, come negli articoli precedenti, non trattandosi di filantropia, ma di diritto, la parola ospitalità
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(Wirthbarkeit) vi significa il diritto spettante ad uno straniero di non essere trattato ostilmente a cagione del suo arrivo sul territorio altrui. Può essere allontanato, ove ciò avvenga senza la di lui rovina, ma finché egli si contiene pacificamente al proprio posto, non deve essere trattato da nemico.
Non già che egli possa accampare un diritto di ospitalità (a ciò ottenere sarebbe necessario stipulare un contratto speciale che gli attribuisse il beneficio di esser coinquilino per un dato tempo), ma un diritto di visita spettante a tutti gli uomini: essi, difatti, si aggregano alla società in virtù del diritto di possesso comune della superfice terrestre. Nessun individuo, avendo, in origine, diritti maggiori di un altro sovra una porzione della terra, e questa essendo sferica, gli uomini devono sempre, alla fin fine, tollerarvisi reciprocamente. Il mare e i deserti di sabbia dividono questa comunanza in modo, però, che la nave o il camello (nave del deserto) possono avvicinare i paesi traversando tali distese della terra e utilizzando per traffico, il diritto di superfice spettante in comune all’uman genere.
È pertanto contraria al diritto internazionale la inospitalità di alcune contrade marittime (per esempio dei Barbareschi), dove si predano le navi dei vicini, e si fanno schiavi i marinai naufragati, in uno con quella dei deserti (abitati dai beduini) ove si considera come un diritto il saccheggiare i viandanti. Però questo diritto di ospitalità, cioè la prerogativa degli stranieri, non si estende che ad assicurare le condizioni necessarie a tentare il commercio cogli abitanti. In tal guisa continenti lontani fra loro possono stabilire pacifiche relazioni, che a lungo andare, divengono legali ed avvicinano via
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via il genere umano ad una Costituzione cosmopolitica.
Se metteremo a raffronto coi principii suespressi la condotta inospitale degli Stati civili della nostra Europa, specialmente di quelli dediti al commercio, fa veramente ribrezzo il veder le ingiustizie che commettono verso altri popoli e paesi visitandoli o conquistandoli (il che per essi è tutt’uno). L’America, le terre dei negri, l’arcipelago indiano, il capo di Buona Speranza eran contrade, a loro dire, non appartenenti ad alcuno; difatti gli abitanti ne eran tenuti in nessun conto. Introdussero nelle Indie genti di guerra, col pretesto di porvi stazioni puramente commerciali e oppressero gli indigeni istigandoli a battersi fra loro e introducendovi tutta quella falange di mali (carestie, insurrezioni, perfidie, ecc.) che affligge il genere umano.
La China e il Giappone che ebbero ad esperimentare siffatti ospiti, saggiamente agirono permettendo bensì l’accesso, ma non l’entrata, agli europei; concedendolo anzi il secondo agli olandesi solamente che, per giunta, escludeva quasi come prigionieri, da ogni contatto cogli abitanti.
Il peggio, o (da un punto di vista morale) il meglio si è che tali Stati non fruiscono punto delle violenze loro, che tutte queste società commerciali sono alla vigilia del fallimento, che le isole dello zucchero(1), sede della schiavitù la più crudele e raffinata (ausgedachteste), non danno alcun reddito diretto, ma soltanto mediato, servendo nella poco lodevol mira di educare, per uso delle navi da guerra, marinai che a tale scopo vengono
(1) Le Antille (Nota del Trad.).
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poi adoperati in Europa; e ciò il fanno potenze che menan vanto di pietà e che, pur tuttavia, commettendo ingiustizie a man salva, vogliono essere tenute per elettissime nell’osservanza del diritto.
Siccome ora i comuni rapporti, più o meno stretti, dei popoli fra loro hanno talmente progredito che l’offesa fatta al diritto in un luogo è risentita egualmente in tutti, così l’idea di un diritto universale o cosmopolitico non è punto fantastica od esaltata, ma complemento necessario del codice non scritto di un giure pubblico delle genti, sia interno che internazionale, ed avviamento alla pace perpetua cui solo in tal guisa potremo man mano approssimarci.