PARTE PRIMA
ARTICOLI PRELIMINARI
AD UNA PACE PERPETUA FRA LE NAZIONI
ARTICOLO IV
26
Uno Stato non dee contrar debiti per valersene in intrighi all’estero (äussere Staatshändel).
Fonte di aiuto non sospetta è il procacciarsi dei mezzi all’interno o all’estero per l’utile economico del paese (vie di comunicazione, colonie, provviste per gli anni di carestia, ecc.). Ma, quale mezzo di azione reciproca delle potenze fra loro, un sistema di credito che
27
moltiplica i debiti all’infinito, garantendoli da una richiesta immediata (ché non può effettuarsi da tutti i creditori al tempo stesso), ingegnosa invenzione fatta in questo secolo da un popolo commerciante(1), un tal sistema dà una potenza finanziaria pericolosa, un tesoro per guerreggiare che supera quello di tutti gli altri Stati riuniti e che solo può essere consumato dal conseguente esaurimento delle tasse, esaurimento che, tuttavia, è dilazionato per non breve tempo dall’animazione del traffico la quale reagisce sull’industria e suoi profitti. Questa facilità di far la guerra congiunta all’inclinazione che vi hanno i potenti e che sembra innata nella natura umana, è in conseguenza un grave ostacolo alla pace perpetua, ostacolo che dovrebbe tanto più essere eliminato da un articolo preliminare, in quanto che l’inevitabile fallimento finale di uno Stato coinvolge nella usa caduta molti altri; il che costituisce una lesione pubblica fatta a questi ultimi, i quali sono per lo meno in diritto di garantirsi con alleanze contro una tale eventualità o contro la presunzione di essa.
(1) Un principe bulgaro rispose ad un imperatore greco che gli proponeva bonariamente di metter fine ad un contrasto non già col versare il sangue dei sudditi, ma con una lotta personale fra loro due, che «un fabbro che ha delle tenaglie non si vale delle mani per estrarre un ferro rovente dalla bracia».