PARTE PRIMA
ARTICOLI PRELIMINARI
AD UNA PACE PERPETUA FRA LE NAZIONI
ARTICOLO V
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Nessun paese deve ingerirsi colla forza nella Costituzione o nel governo di un altro.
Cosa, infatti, può autorizzarvelo? Forse lo scandalo che l’uno dà ai sudditi dell’altro? Ciò può anzi
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giovare di ammonimento a questo coll’esempio dei grandi mali che un popolo si procaccia colla sua corruzione, e, di massima, il mal esempio che una persona libera dà ad un’altra non è, quale scandalum acceptum, una lesione fatta a questa. Non si può dire altrettanto quando un paese fosse, per discordia, diviso in due parti, ognuna delle quali rappresentasse un singolo Stato avente pretese sul tutto: nel qual caso non può farsi colpa all’uno di immischiarsi nella Costituzione dell’altro, poiché vi è anarchia. Finché però questo interno dissidio non sia manifesto, l’intervento di altre Potenze sarebbe una violazione dei diritti di un popolo che non dipende da alcuno e che lotta soltanto contro un malessere interno, intervento che perciò sarebbe uno scandalo vero, rendendo malsicura l’autonomia degli altri Stati.