PARTE PRIMA
ARTICOLI PRELIMINARI
AD UNA PACE PERPETUA FRA LE NAZIONI
ARTICOLO II
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Non deve alcun Stato indipendente (poco importa se piccolo o grande) poter essere acquisito da un altro per mezzo di eredità, scambio, compera o donazione.
Uno Stato non è (come il territorio in cui ha sede) un bene, un avere (patrimonium). È società d’uomini su cui nessuno, tranne essa stessa, può comandare o disporre. L’incorporar essa, che anche come razza (Stamm) ha radici proprie, in un’altra quale innesto significa sopprimerne l’esistenza come persona morale e di questa fare una cosa; il che è in contraddizione coll’idea di contratto originario senza di cui non può
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concepirsi alcun diritto su d’un popolo(1). In quali pericoli il pregiudizio di un simile modo d’acquisto abbia messo l’Europa, dacché le altre parti del mondo mai lo conobbero, è a tutti noto. Che anche gli Stati possano sposarsi è un nuovo ramo d’industria creato per rendersi, in parte, strapotenti col mezzo di alleanze dinastiche senza dispendio di forze, e in parte per allargare in tal modo i possedimenti. Anche l’assoldamento delle truppe di uno Stato ad un altro contro un nemico non comune ed entrambi è da mettersi nella stessa categoria; giacché con ciò si fa uso ed abuso dei sudditi come di cose trattabili a capriccio.
(1) Un principato ereditario non è uno Stato che trapassa ad un altro, ma è il diritto di governarlo che si trasmette ad altra persona fisica. Lo Stato acquista allora un sovrano; non già questi come tale (come possessore, cioè, di un altro regno) acquista lo Stato.